MODIFICATO IL TESTO UNICO SICUREZZA D.lgs. 81/08
L’emergenza sanitaria continua ad essere in primo piano e per far fronte alle diverse necessità il Decreto Ristori bis (Decreto-legge 9 novembre 2020 n.149) ha apportato delle nuove modifiche al Decreto Legislativo 81/08.
Oggi vogliamo rivolgere l’attenzione alle modifiche in materia di rischio biologico.
Com’è noto l’art. 268 del D.Lgs. 81/08 ripartisce gli agenti biologici in 4 gruppi in base al rischio di infezione, graduando gli adempimenti dei Datori di Lavoro.
In seguito ad attuazione di norme comunitarie, è stato modificato l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/0/, inserendo il Sars-CoV-2 (Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2) nel gruppo 3 degli agenti biologici, ritenendolo quindi un agente dotato di una maggiore rischiosità rispetto agli altri virus della stessa famiglia.
Sono stati inoltre modificati gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81/2008, recanti le misure di contenimento del rischio biologico e i livelli di contenimento (livelli 2, 3, 4).
Per gli agenti biologici del gruppo 3, scattano alcuni obblighi per le aziende, pubbliche e private, previsti dal D.Lgs. n. 81/2008:
- comunicazione all’Asl da parte del Datore di Lavoro che «che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3» che comporta la presentazione anche del documento di valutazione dei rischi da agenti biologici (art. 269, D.Lgs. n. 81/2008);
- obbligo di istituire ed aggiornare il Registro degli espositi agli agenti biologici;
Questi adempimenti non sembrano interessare i Datori di Lavoro di attività nelle quali il nuovo coronavirus non costituisce, di per sé, un rischio specifico. Le modifiche apportate interessano essenzialmente le strutture sanitarie e veterinarie che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 (quindi, come detto, anche la Sars-CoV-2) o 4, i laboratori e gli stabulari e i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.