MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
Ancora modifiche al D.lgs. 81/08: il 1° Maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Lavoro, Decreto Legge 4 Maggio 2023, n. 48 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00057) (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023) entrato in vigore il 05/05/2023.
Il Capo II del decreto riporta interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. Vengono modificati alcuni articoli del D.lgs. 81/08 e introdotti nuovi aspetti normativi per la salute e sicurezza sul lavoro.
Oltre alle modifiche al D.lgs. 81/08, vengono emanati altri provvedimenti che influiscono sulla salute e sicurezza del lavoro:
- rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva attraverso la condivisione dei dati tra enti pubblici e privati, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Guardia di finanza;
- rafforzamento dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione Sicilia nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- istituito il fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e attuati interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Su questo punto è importante rilevare che è istituito l’obbligo per le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi deve essere fornita all’istituzione scolastica ed allegata alla Convenzione.
- estesa la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (anno 2023-2024).
LE MODIFICHE AL D.lgs. 81/08.
Riportiamo in verde le modifiche al D.lgs 81/08:
- Art. 18, comma 1, lettera a) – il Datore di Lavoro e i Dirigenti hanno l’obbligo di nominare il Medico Competente non più solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo stesso, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui articolo 28.
Tale modifica allarga la possibilità di nomina del MC anche per rischi non esplicitamente citati dalla normativa, i cosiddetti rischi “non normati”.
- Art. 21, comma 1, lettera a) – i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.
I componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi ora devono garantire che le opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, andatoie e passerelle, ecc…) utilizzante nei cantieri temporanei e mobili rispondano ai requisiti previsti dal Titolo IV del D.lgs. 81/08. Lo scopo di tale modifica è ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni.
- Art. 25, comma 1, aggiunta lettera e-bis) – in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
- Art. 25, comma 1, aggiunta la lettera n-bis) – in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Intervengono quindi nuovi obblighi per il medico competente e diventa importante il rilascio della cartella sanitaria al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e la raccomandazione di conservare la stessa.
- Art. 37, comma 2, aggiunta la lettera b-bis) – il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Un altra modifica all’art. 37, che era già stato modificato poco più di un anno fa con l’annuncio dell’emanazione di un nuovo Accordo Stato Regioni (ancora non pubblicato) che disciplinerà durata, contenuti minimi, aggiornamenti e modalità della formazione obbligatoria. Con la novità introdotta, dovrà anche essere previsto il monitoraggio della corretta applicazione dell’Accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti nella formazione.
- Art. 71, il comma 12 – I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
E’ stato eliminato il richiamo ad Asl e Ispesl (ora INAIL) introducendo un richiamo più generale alla struttura pubblica territorialmente competente che è titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro.
- Art. 72, comma 2, secondo periodo – Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Ora qualunque soggetto, e non più solo il Datore di Lavoro, che prenda a noleggio (o in concessione) un’attrezzatura di lavoro deve autocertificare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno ad usare l’attrezzatura stessa.
- Art. 73, aggiunto il comma 4-bis) – Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Diventa obbligatoria la formazione non solo dei lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature, ma anche per il Datore di Lavoro che intenda farne uso.
- Art. 87, comma 2, lettera c) – Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: …c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.
Vengono aggiunte le sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo comma 4-bis dell’art. 73 relativo alla formazione del Datore di Lavoro.