Formazione
Formazione per gli addetti all’emergenza
In tutte le aziende il Datore di Lavoro deve designare, ai sensi degli art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., gli addetti alla squadra di emergenza incendio e primo soccorso. Gli addetti sono lavoratori che vengono incaricati e adeguatamente formati al fine di poter gestire le situazioni di emergenza e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie.
Cosa possiamo fare noi di persona?
Il team di AllconsUP è a disposizione delle imprese per fornire consulenza specialistica nella formazione degli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso. Noi di AllconsUP grazie a nostri formatori interni e partnership con enti di formazione riconosciuti a livello nazionale, possiamo erogare corsi di formazione gli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso sia in presenza, presso aule organizzate o presso la tua azienda, sia in videoconferenza ed e-learning (per quei corsi per i quali il legislatore ne ha previsto la possibilità). Se vuoi organizzare una formazione finanziata, noi di AllconsUP possiamo affiancarti anche per questa tua esigenza. I corsi di formazione degli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso che eroghiamo:

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Formazioni per le squadre di emergenza:
Formazione per addetti antincendio
L’art. 43 comma 1 lettera b) del DL.gs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Il corso di formazione si rivolge agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza designati dal datore di lavoro.
RISCHIO BASSO: 4 ore in Aula o Videoconferenza
RISCHIO ALTO: 8 ore in aula
Aggiornamento per addetti antincendio
Il corso di aggiornamento antincendio rischio medio, assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, D.M. 10 marzo 1998, allegato X; va effettuato ogni 3 anni
RISCHIO BASSO: 2 ore in Aula o Videoconferenza
RISCHIO ALTO: 5 ore in aula
Formazione per addetti al primo soccorso
l Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, indica tutte le disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale introducendo una classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo Soccorso. I corsi che offriamo sono:
Gruppo A
– Aziende o unità produttive ad alto rischio quali: attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
– Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro). Per verificare il proprio indice di inabilità permanente vedi la tabella a fine pagina.
– Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B-C
– Gruppo B : aziende con 3 o più lavoratori non appartenente al gruppo A
– Gruppo C : aziende con meno di 3 lavoratori non appartenente al gruppo A
Aggiornamento per addetti al primo soccorso
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, indica tutte le disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale introducendo una classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo Soccorso. I corsi che offriamo sono:
Gruppo A
– Aziende o unità produttive ad alto rischio quali: attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
– Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro). Per verificare il proprio indice di inabilità permanente vedi la tabella a fine pagina.
– Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B-C
– Gruppo B : aziende con 3 o più lavoratori non appartenente al gruppo A
– Gruppo C : aziende con meno di 3 lavoratori non appartenente al gruppo A
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