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Sicurezza antincendio in arrivo tre nuovi decreti ministeriali

NUOVO MINICODICE: IL D.M. 10/03/98 VA IN PENSIONE

Antincendio: il DM 10 marzo 1998 va in pensione. A prenderne il posto, nell’autunno 2022, saranno tre nuovi Decreti Ministeriali emanati all’inizio di settembre 2021 così specificati:

Vediamo ora di entrare nel merito di ciascun Decreto, riportandone gli aspetti principali.

D.M. 1 SETTEMBRE 2021 “DECRETO MANUTENZIONE”

Il nuovo Decreto Ministeriale riguarda i controlli di manutenzione antincendio intesi come “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Sono definite due fondamentali attività di manutenzione:

  1. Il controllo periodico, effettuato con la frequenza prevista dalle normative tecniche (citate esplicitamente dal Decreto per ogni tipologia) o dai manuali d’uso e manutenzione, di competenza esclusiva del “Tecnico Manutentore Qualificato
  2. La sorveglianza, cioè il controllo visivo svolto nell’intervallo di tempo tra due controlli periodici, di competenza del personale interno dell’azienda adeguatamente istruito.

L’aspetto centrale di questo Decreto Ministeriale sta nella definizione esatta della “qualifica” del “Tecnico Manutentore Qualificato”, la quale è il “risultato formale di un processo di valutazione e convalida” da parte dell’amministrazione competente secondo standard definiti.

In pratica il candidato per ottenere la “qualifica” di “Tecnico Manutentore Qualificato” dovrà seguire un approfondito percorso di formazione (a meno che non possa dimostrare di svolgere l’attività da almeno 3 anni) e affrontare un esame il cui superamento porta al riconoscimento di “tecnico manutentore qualificato”.
Gli obblighi a carico delle aziende saranno fondamentalmente i seguenti:

  • Predisporre un registro dei controlli su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione del “Tecnico Manutentore Qualificato” a cui ci si è rivolti, mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo;
  • Attuare la sorveglianza ad opera degli addetti interni opportunamente formati, predisponendo idonee liste di controllo;

D.M. 2 SETTEMBRE 2021 “DECRETO G.S.A. Gestione Sicurezza Antincendio”

Il Decreto Ministeriale disciplina i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio. La predisposizione del Piano di Emergenza diventa obbligatorio nei seguenti casi:

  • Luoghi di lavoro non aperti al pubblico con almeno 10 lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico, con possibile presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ex Certificato Prevenzione Incendi);

Vengono specificati i contenuti minimi del Piano di Emergenza e l’obbligo di esercitazione antincendio da effettuarsi con cadenza almeno annuale.

Il Decreto D.M. 2 settembre 2021 tratta anche la Formazione antincendio per i lavoratori e, finalmente, definisce in dettaglio moduli, contenuti e durata dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio per gli addetti al servizio antincendio aziendali. L’obbligo di aggiornamento è fissato ogni 5 anni.
Vengono definiti 3 livelli di rischio, in analogia ai precedenti rischi Basso, Medio ed Elevato. Nello specifico:

  • Attività di Livello 3 (Ex Rischio Elevato): 16 ore, aggiornamento 8 ore;
  • Attività di Livello 2 (ex Rischio Medio): 8 ore, aggiornamento 5 ore;
  • Attività di Livello 1 (ex Rischio Basso): 4 ore, aggiornamento 2 ore;

Importante novità: tutti i corsi, compresi quelli di Livello 1, prevedono almeno una esercitazione pratica sull’uso degli estintori portatili.

Sono definiti infine i requisiti minimi dei docenti per ciascuna categoria di corso e le loro modalità di abilitazione.

D.M. 3 SETTEMBRE 2021 “MINICODICE DI PREVENZIONE INCENDI”

I tre vecchi livelli di rischio, basso – medio – alto, sono stati sostituiti da tre categorie di luoghi di lavoro, livello 1 – livello 2 – livello 3, in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio.

L’aspetto fondamentale del Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 è che esso diventa il riferimento per la “progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio” di tutti i luoghi di lavoro di livello 1. Sono considerati di livello 1 i luoghi di lavoro che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • non soggette ai controlli di prevenzione incendi (ex Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011);
  • non rientranti nel campo di applicazione di una specifica Regola Tecnica Verticale di Prevenzione Incendi (che invece è prevista ad esempio per alberghi, autorimesse, centrali termiche, ecc.);
  • con affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva minore o uguale a 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;

Il Decreto ribadisce l’obbligo generale di redazione della Valutazione del Rischio Incendio, che costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale. Essa deve essere coerente e complementare con la Valutazione del Rischio Esplosione, ove richiesta.

Il Minicodice ha un’articolazione delle misure di Prevenzione e Protezione in “Strategie Antincendio”, così definite:

  1. Compartimentazione
  2. Esodo
  3. G.S.A. (Gestione Sicurezza Antincendio)
  4. Controllo dell’incendio
  5. Rivelazione ed allarme
  6. Controllo fumi e calore
  7. Operatività antincendio
  8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Tra gli aspetti sempre presenti in ogni attività a rischio basso, sono descritti gli obblighi minimi per la scelta ed il numero degli estintori portatili e numero minimo di vie di esodo e loro caratteristiche minime, illuminazione di emergenza.