Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

IL PREPOSTO: definizione e ruolo in azienda alla luce della legge 215/21

Il preposto è una figura professionale presente all’interno di molte aziende italiane e ha il compito di rappresentare il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che operano sotto la sua diretta supervisione.

In generale, il preposto è una persona che viene scelta dal datore di lavoro per coordinare e controllare il lavoro dei lavoratori che operano all’interno della sua area di competenza.
A dicembre 2021 è stata emanata la legge n° 215 che ha apportato diverse modifiche al D.Lgs 81/08. Alcune di queste modifiche riguardano direttamente la figura del preposto e lo scopo è quello di aumentarne la responsabilità all’interno delle aziende.

MA CHI È IL PREPOSTO?

L’art. 2 del D.lgs. 81/08 riporta la seguente definizione:
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto, quindi, ha il dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori e di rispettare le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo significa che il preposto deve conoscere a fondo le normative di riferimento e deve essere in grado di applicarle correttamente.
Ad esempio, il preposto può essere un capo turno, un capo reparto, un capo squadra ecc…

IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO (O I PREPOSTI) ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA?

La legge 215/21 ha modificato l’art. 18 del D.Lgs 81/08, introducendo l’obbligo per il Datore di Lavoro di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza all’interno dell’azienda.

Ha modificato anche l’art. 26 del D.Lgs 81/08 introducendo l’obbligo per i Datori di Lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Anche nel caso in cui non venga individuato il preposto, esiste la figura del preposto DI FATTO: si tratta di un lavoratore che, pur non avendo formalmente ricevuto la nomina di preposto, svolge di fatto tale ruolo all’interno dell’organizzazione. Si tratta di un lavoratore che per le proprie capacità, l’esperienza o il rapporto con i colleghi, viene visto come il riferimento principale all’interno del reparto o comunque ha in mano la gestione del proprio reparto o della propria area, senza che gli sia stata ufficialmente affidata la nomina di preposto. La presenza di un preposto di fatto può rappresentare un rischio per l’azienda, poiché non ha ricevuto una formazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quindi potrebbe non essere in grado di garantire la sicurezza dei propri colleghi e svolgere in maniera corretta i compiti che la norma gli impone.

Alla luce delle nuove normative è fondamentale che il Datore di Lavoro si preoccupi di individuare e nominare ufficialmente il preposto all’interno della propria azienda.

È importante che la nomina del preposto avvenga sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, al fine di garantire che il lavoratore selezionato sia in grado di svolgere al meglio il proprio lavoro.

IL PREPOSTO DEVE SEGUIRE UNA FORMAZIONE OBBLIGATORIA?

È prevista una formazione obbligatoria per il preposto. Questa è indicata dal Decreto Legislativo 81/2008, che prevede che il preposto, inteso come figura che ha la responsabilità di coordinare e dirigere un gruppo di lavoratori, debba ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ad oggi la durata dei corsi, i contenuti minimi e le modalità di formazione sono disciplinate ancora dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

La legge 215/21 ha apportato modifiche anche nel campo della formazione del preposto: tutte le attività formative dovranno svolgersi in presenze e l’aggiornamento dovrà avvenire ogni 2 anni, ma queste modifiche alla formazione del preposto entreranno in vigore solo quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sostituirà i precedenti accordi.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL PREPOSTO?

Il preposto ha il compito di coordinare e controllare il lavoro dei lavoratori che operano sotto la sua supervisione diretta. Vediamo ora in dettaglio quali sono i principali compiti del preposto all’interno dell’azienda:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

SONO PRESENTI DELLE SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO?

L’art. 56 del D.lgs 81/08 prevede sanzioni a carico del preposto nel caso di violazioni dell’art. 19:

  • con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis);
  • con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g);

QUALI SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO?

Ricordiamo che il Datore di Lavoro è sanzionabile per le seguenti inadempienze:

  • Mancata nomina formalizzata del o dei Preposti;
  • Mancata formazione del o dei Preposti