81/08 NOVITA’ NEL CAMPO DELLA SALUTE E SICUREZZA: SCOPRIAMO LE PRINCIPALI
Il 2021 è stato l’anno in cui si sono riaccesi i riflettori sull’importanza del rispetto di alcune importanti normative.
Con interventi legislativi si è proceduto ad aggiornare diversi decreti come, ad esempio, quelli della normativa antincendio (CLICCA QUI per leggere il nostro articolo di approfondimento sulle novità per la sicurezza antincendio) e il D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza.
Illustriamo in modo semplice quali sono le maggiori novità nel campo della salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro introdotte dal Decreto Fiscale DL 146/2021, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).
LA VIGILANZA (Art. 13 del Dlgs 81/2008)
La vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sarà più svolta solo dalle Asl competenti per territorio, ma sarà affidata anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O LAVORATIVA (Art. 14 del Dlgs 81/2008)
Sparisce ogni forma di discrezionalità nell’applicazione del procedimento di sospensione da parte dell’Amministrazione che rileva la non conformità. Tuttavia, nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, qualora si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Sono previste sanzioni più dure in caso di violazioni gravi con l’aggiunta di un importo in più rispetto alle sanzioni già in vigore e “la sospensione dell’attività anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti”.
QUANDO VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O LAVORATIVA?
L’attività viene sospesa quando:
- Almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (l’avvio dell’attività lavorativa dei lavoratori autonomi occasionali deve essere preventivamente comunicata all’Ispettorato territoriale del lavoro via e-mail o sms);
- Sono riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs 81/08. (in calce all’articolo);
Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte di attività imprenditoriale interessata dalla violazione o per l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni (Mancata formazione ed addestramento e Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto).
Durante il periodo di sospensione non si potrà contrattare con la pubblica amministrazione e neanche con le stazioni appaltanti come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.
IL PREPOSTO (Art. 18, 19 e 26 del Dlgs 81/2008)
Di particolare interesse le novità introdotte a carico del Preposto. Il ruolo di questa figura viene rafforzato.
Viene introdotto l’obbligo, penalmente sanzionato, di individuare formalmente il preposto perché effettui la vigilanza prevista a suo carico dall’art. 19 del D.Lgs 81/08.
Viene meglio delineato l’obbligo di vigilanza del preposto, rendendo molto più incisiva la sua azione in caso di problemi legati a violazioni in ambito di salute e sicurezza:
- Il preposto deve intervenire per modificare i comportamenti non conformi dei lavoratori, fornendo le indicazioni di sicurezza relative alle istruzioni e disposizioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti;
- Il preposto, in caso di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri superiori diretti;
- Il preposto durante la sua attività di vigilanza, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o condizioni di pericolo, interrompe temporaneamente l’attività e segnala tempestivamente quanto rilevato al datore di lavoro e dirigente;
In regime di appalto o sub-appalto è previsto l’obbligo, penalmente sanzionato, di indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto.
FORMAZIONE: ACCORPAMENTO, RIVISITAZIONE E MODIFICHE (Art. 37 del Dlgs 81/2008)
Entro il 30 Giugno 2022 è prevista una rivisitazione complessiva degli accordi Stato Regioni sulla formazione che determini un accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attualmente esistenti. Questi dovranno anche:
- prevedere l’obbligo formativo per il Datore di Lavoro e definirne contenuti, durata e modalità;
- definire le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- definire le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro;
- prevedere la formazione e aggiornamento periodico del preposto interamente svolte in presenza, con ripetizione biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Viene sottolineato l’obbligo di addestramento per l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, DPI, procedure, con obbligo di tenere traccia dell’addestramento in apposito registro.
L’EDILIZIA SCOLASTICA (Art. 18, com. 3, del Dlgs 81/2008)
Viene evidenziata la NON responsabilità civile, penale ed amministrativa per i dirigenti scolastici che abbiano tempestivamente richiesto all’amministrazione competente proprietaria degli immobili gli interventi strutturali e manutentivi necessari per assicurare la sicurezza, pur adottando le necessarie misure di sua competenza per evitare gli eventi infortunistici.
La valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) si pone a carico del Datore di Lavoro, il dirigente scolastico, in collaborazione con l’amministrazione competente. Quindi, di fatto, si introduce una valutazione dei rischi congiunta per gli edifici scolastici, le cui modalità dovranno essere definite da apposito decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
ALLEGATO I
N° | FATTISPECIE | SOMMA AGGIUNTIVA |
---|---|---|
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | € 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | € 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | € 300/lavoratore |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | € 3.000 |
5 | Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) | € 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | € 300/lavoratore |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | € 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | € 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | € 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | € 3.000 |
12-bis | Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | € 3.000 |