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Alimenti_nuove modalità di finanziamento dei controlli ufficiali

ALIMENTI: NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Dal 1°gennaio sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo D.lgs. 32/2021 (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) che ha abrogato il precedente D.lgs. 194/2008, in materia di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti.

I controlli ufficiali, come sempre, sono volti alla verifica della conformità normativa in materia di mangimi e di alimenti, salute e benessere degli animali, a garantire l’applicazione della normativa in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Con il 2022 le vecchie tariffe, previste dal D.lgs. 194/2008, non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), previste dal D.lgs. n. 32/2021.

CHI È SOGGETTO AI CONTROLLI UFFICIALI?

Sono soggetti ai controlli ufficiali gli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 % della propria merce.

Sono assoggettati al pagamento delle tariffe forfettarie anche le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

AUTODICHIRAZIONE

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’Allegato 2 sezione 6 tabella A, devono trasmettere all’ Ausl l’Autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.
Precisazione: è assoggettato al pagamento della tariffa forfettaria lo stabilimento che ha iniziato una o più attività in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione (per l’anno 2022 il riferimento è l’anno 2021).

Precisazione: è assoggettato al pagamento della tariffa forfettaria lo stabilimento che ha iniziato una o più attività in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione (per l’anno 2022 il riferimento è l’anno 2021).

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del DLgs 32/2021, tutti gli operatori sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione, ad eccezione degli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry in quanto comunque assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria.

Qualora negli anni successivi al 2022 non ci fossero variazioni delle informazioni contenute nell’ autodichiarazione presentata, non sarà necessario presentare una nuova autodichiarazione.

TARIFFE

Se una Ditta svolge più di un’attività registrata o riconosciuta tra quelle elencate nell’allegato 2 tabella A sezione 6, sarà applicata un’unica tariffa corrispondente a quella con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. L’attribuzione della fascia di rischio spetta all’agenzia stessa.

Le tariffe sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale.
L’ATS emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.